L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 105 del 25 maggio 2026, chiarisce che non è dovuta l’Iva sull’importazione di un’imbarcazione da diporto introdotta in Italia da un Paese extra Unione europea da una persona che ha deciso di trasferivi la propria residenza.
Per beneficiare di questa esenzione sarà fondamentale dimostrare la data di acquisto, il reale utilizzo personale negli anni precedenti e l’effettivo cambio di residenza.
🔷️ Ciò vale anche per i beni detenuti tramite strutture societarie, purché siano effettivamente utilizzati come personali e rispettino i requisiti previsti dal diritto europeo.
🔴 Il principio del trasloco.
✅ Quando una persona trasferisce la propria residenza anagrafica da un Paese extra Unione europea all’Italia, il diritto doganale europeo prevede l’esenzione dai dazi e dall’Iva per i propri beni personali.
➡️ L’Agenzia delle entrate dice che non stai immettendo sul mercato un bene per venderlo, ma stai solo portandolo con te per un uso personale.
🔴 Il vero cambio di passo nella risposta dell’Agenzia delle entrate n. 105/2026 riguarda le imbarcazioni intestate a società estere.
✅ Prima il fisco diceva che se la barca è di una società, non è un tuo bene personale, quindi scatta l’Iva.
➡️ Ora l’Agenzia ammette che se il cittadino dimostra che la barca è sempre stata a sua disposizione esclusiva e che la possiede da almeno 6 mesi, scatta l’esenzione Iva.
🔷️ Dico per un amico…
🔴 Questa notizia dell’esenzione Iva su una barca importata da un paradiso fiscale e intestata a una società di comodo è fondamentale…
✅ … e soprattutto riguarda un po’ tutti noi.
➡️ Dopo questa notizia oggi sarà una bellissima giornata.
(by Sergio Criveller – 28/05/2026)

