L’Agenzia delle entrate ha definito le regole operative, con Provvedimento n. 239129/2026 del 28 agosto, per l’attuazione dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972.
L’obiettivo è procedere alla liquidazione automatizzata dell’Iva dovuta in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.
🔷️ Incrociando fatture elettroniche, corrispettivi telematici e Lipe (Liquidazioni periodiche Iva), il Fisco calcola e richiede l’imposta anche a chi si “dimentica” di presentare il modello annuale.
🔴 Fonti dei dati e calcolo dell’imposta: la rete dei controlli.
✅ Incrocio dei dati.
➡️ L’Agenzia ricava l’imposta a debito da fatture elettroniche emesse, corrispettivi telematici e comunicazioni Lipe, vengono poi scomputate le fatture ricevute e i versamenti già effettuati.
✅ Notifica diretta.
➡️ I risultati della liquidazione vengono inviati al contribuente via Pec o tramite raccomandata, oltre a essere caricati nel Cassetto fiscale.
🔴 Sanzioni, risposte e vincoli di pagamento.
✅ Finestra di 60 giorni.
➡️ Il contribuente ha 60 giorni dal ricevimento per chiarire eventuali errori o pagare.
✅ Sanzioni ed estinzione agevolata.
➡️ In caso di pagamento entro 60 giorni, la sanzione (altrimenti fissa al 120%) si riduce a un terzo e gli interessi scendono al 3,5%, ma in caso di mancato pagamento, le somme vanno direttamente a ruolo a titolo definitivo.
✅ Niente compensazioni o rateazioni.
➡️ Per il pagamento non è possibile avvalersi della compensazione con altri crediti tramite F24, né richiedere la rateizzazione ordinaria.
🔷️ Dico per un amico…
🔴 Nessun problema se andiamo a semplificare i controlli incrociando dati che il Fisco già possiede…
✅ Discutibile però è il blocco della compensazione via F24, oltre che la rateizzazione.
➡️ Siamo alle solite, prima paga e poi vediamo…
(by Sergio Criveller – 3/09/2026)

