Sentenza storica del Tribunale amministrativo regionale (Tar) per il Veneto, pubblicata il 28 ottobre 2026, che si è pronunciato sulla complessa vicenda legata alla mancata iscrizione del minore alla quarta elementare di un Istituto paritario veneto.
La vicenda, che vede contrapposti la madre dell’alunno e l’Istituto scolastico paritario, solleva temi delicati come le presunte responsabilità della scuola in casi di bullismo e la validità del “patto di fiducia” tra famiglia e istituzione educativa.
🔷️ Sentenza storica perché i genitori (con i loro avvocati) non hanno sempre ragione: non sempre si agisce per il bene del minore e, se poi il patto di fiducia viene meno, è giusto che ognuno vada per la propria strada.
🔴 Il contesto: denunce di bullismo e frattura nel dialogo.
✅ La madre del minore aveva ritirato il figlio dalla scuola dell’infanzia paritaria per presunti episodi di violenza da parte di alcuni compagni, non adeguatamente contrastati dalle insegnanti.
➡️ Aveva poi iscritto il figlio alla primaria dello stesso istituto, confidando in un ambiente diverso.
✅ Secondo la madre, le molestie da parte degli stessi compagni sarebbero proseguite nei primi tre anni delle elementari.
➡️ Le sue segnalazioni alla scuola, aggravate dal quadro di plusdotazione cognitiva del figlio, avrebbero innescato condotte ritorsive dei docenti, portando l’alunno a rifiutarsi di andare a scuola.
🔴 La decisione della scuola: non c’è più fiducia.
✅ La scuola invita più volta la madre a colloquio con la direzione, ma questa rifiuta ripetutamente ogni confronto, perchè ritiene che la scuola non tuteli il bambino.
➡️ Ciò nonostante insiste nel tenere il bambino in quell’Istituto.
✅ A giugno 2024, l’Istituto paritario comunica il venir meno delle condizioni per l’iscrizione del minore alla scuola.
➡️ Nonostante le controdeduzioni della famiglia, la scuola conferma formalmente la decisione di non accettare l’iscrizione del minore con una Pec inviata a fine luglio.
🔴 Il ricorso: i motivi dell’impugnazione.
✅ La madre presenta ricorso al Tar chiedendo l’annullamento della decisione e un risarcimento danni, sostenendo che il rifiuto fosse:
➡️ arrivato successivamente al pagamento della quota d’iscrizione;
➡️ discriminatorio nei confronti del minore e incurante della sua condizione di plusdotazione;
➡️ privo di firma digitale e proveniente da un indirizzo Pec anonimo.
🔴 La sentenza del Tar: il diniego è legittimo.
✅ Il Tar Veneto ha respinto la richiesta di risarcimento danni, dichiarando improcedibile la domanda di annullamento.
➡️ Confermando la piena legittimità dell’operato dell’Istituto scolastico paritario.
🔴 Punti chiave della decisione.
✅ Secondo il regolamento scolastico, l’iscrizione richiede l’accettazione del progetto educativo e della piena collaborazione della famiglia.
➡️ Il diniego può arrivare anche dopo il pagamento della tassa se si constata l’insanabile frattura nel patto educativo.
✅ La sentenza rileva che la madre aveva rifiutato numerosi colloqui e incontri promossi dalla scuola per discutere le criticità del figlio e della classe.
➡️ La madre insisteva di voler scegliere gli interlocutori e rifiutando la presenza del Dirigente e dei coordinatori.
✅ La madre non aveva dato seguito alle richieste della scuola di condividere la diagnosi di plusdotazione cognitiva del figlio.
➡️ Rendendo nei fatti impossibile l’attivazione di misure didattiche mirate.
✅ La pretesa risarcitoria per i giudici è infondata.
➡️ Poiché il comportamento dell’Istituto scolastico paritario è stato giudicato pienamente legittimo.
🔷️ Dico per un amico…
🔴 Certo che se rifiuti tutti i colloqui con il preside, pretendi di scegliere con chi parlare, non consegni la diagnosi di tuo figlio, minacci di far causa e poi pretendi l’iscrizione all’anno successivo… beh, non serve arrivare al Tar per capire che sei già fuori.
✅ E meno male che si è alla ricerca di un’alleanza educativa.
➡️ La scuola faccia la scuola, i genitori facciano i genitori, i bambini facciano i bambini e gli avvocati facciano gli avvocati (ma per altre cose).
(by Sergio Criveller – 30/10/2026)

