Iva, Terzo settore e sagre… ma che confusione

Il passaggio dal regime Iva 398/91 al nuovo Codice del Terzo settore (Cts) è un salto che ha mandato molti in confusione.
Il nuovo regime prevede che non conta quanto incassi in totale, ma come lo incassi.
Stiamo parlando, per esempio, del regime Iva nelle sagre paesane organizzate da Enti del Terzo settore (Ets) come le Pro loco o associazioni Aps.
La Circolare 1/E dell’Agenzia delle entrate (ben 113 pagine) spiega che per gli Ets la chiave di lettura non è il volume d’affari, ma la natura delle entrate definita dall’art. 79 del Codice del Terzo settore.
Il Sole 24 Ore lo scorso 9 aprile nella rubrica “Norme & Tributi” affronta la questione del limite di 85 mila euro e dice come poter rimanere nel regime forfettario (ex Legge 398/91) per non essere assoggettati a regime Iva ordinario.
 
🔷️ L’articolo 86 del Codice del terzo settore (Cts) prevede un regime forfettario vantaggioso per gli Enti del Terzo settore con ricavi commerciali però non superiori a 85 mila euro.
Il Sole 24 Ore scrive che in pratica il plafond degli 85 mila euro va inteso guardando alle entrate che si qualificano fiscalmente commerciali in base ai criteri dell’art. 79 del Codice del terzo settore e non al volume di affari totali Iva.
 
🔴 L’articolo del Sole 24 Ore del 9 aprile, porta un esempio concreto di una Pro loco Aps (ma vale anche per una associazione) con entrate pari a 100 mila euro derivanti da attività di una Sagra.
✅ Le altre entrate pari a 50 mila euro sono invece da sponsorizzazioni che sono evidentemente commerciali e concorrono al plafond degli 85 mila euro di cui all’articolo 86 del Cts.
➡️ Cosa diversa, scrive il Sole 34 Ore, sono i 100 mila euro provenienti da attività d’interesse generale che non assumono rilevanza ai fini della soglia, perché derivanti da un’attività sagra in pareggio coi costi effettivi (è previsto una % di tolleranza del 6%).
🔴 La chiave di lettura è l’articolo 79 comma 2 del Cts che dice che un’attività d’interesse generale (come la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici in pratica una sagra) non è considerata commerciale se i corrispettivi percepiti non superano i costi effettivi sostenuti per lo svolgimento dell’attività (con una tolleranza, come dicevamo, del 6% di avanzo).
✅ Se i 100 mila euro della sagra servono esclusivamente a coprire le spese vive (materie prime, affitto strutture, sicurezza, logistica), l’entrata è istituzionale e non quindi commerciale. 
➡️ Di conseguenza non conta ai fini del limite degli 85 mila euro e non è soggetta a Ires/Iva, nei limiti delle semplificazioni per il Terzo settore.
🔴 Nonostante la Pro Loco, in questo esempio del Sole 24 Ore, abbia movimentato 150 mila euro, per il fisco ne ha “commerciali” solo 50 mila euro, quindi resta tranquillamente nel regime forfettario dell’art. 86, che permette di pagare pochissime tasse e avere zero Iva.
✅ Se la gestione è volta alla promozione del territorio e i prezzi coprono appena i costi, i 100 mila euro della sagra non concorrono alla soglia degli 85 mila euro.
➡️ Sono le sponsorizzazioni il vero termometro perché sono sempre commerciali e sono loro che rischiano di far saltare il banco.

🔷️ Dico per un amico…
🔴 Molte sono ora le associazioni Aps o Pro loco che minacciano di chiudere le sagre per la questione Iva non chiara ma soprattutto per la totale confusione.
✅ Comunque il problema, dopo l’articolo del Sole 24 Ore, non è l’Iva, ma entrare minuziosamente nella gestione delle sagre per evitare di trasformare le entrate istituzionali in entrate commerciali.
➡️ Certamente un articolo sul Sole 24 Ore non è una circolare dell’Agenzia delle entrate ma è sicuramente un autorevole punto di riferimento…

(by Sergio Criveller – 13/04/2026)