Affitti brevi: ecco il Cin

Nuove regole per censire affitti brevi e turistici e contrastare l’evasione fiscale.
Con un emendamento al Disegno legge n. 145/2023 collegato alla Legge di bilancio 2024, approvato in Commissione Bilancio del Senato il 1° dicembre, arriva il Codice identificativo nazionale (Cin) per le locazioni brevi e turistiche.

🔷️ Verrà assegnato dal Ministero del Turismo, a cui sarà affidata la banca dati nazionale.
Nelle Regioni dove esiste già qualcosa di simile sarà necessario procedere alla nuova codificazione.
Sanzioni fino a 8.000 euro per chi non si mette in regola.

🔴 Come funziona il Cin?
✅ Sarà assegnato dal Ministero del Turismo e dovrà essere esposto all’esterno e all’interno dello stabile in cui è collocato l’appartamento.
✅ Il Codice identificativo nazionale (Cin) riguarda:
➡️ le locazioni turistiche;
➡️ le locazioni brevi;
➡️ le attività turistico ricettive.
🔴 Il Cin diventa in pratica un bollino di garanzia.
✅ Chiunque affitti per brevi periodi, fino a 30 giorni, o per finalità turistiche un appartamento, o anche solo una stanza, dovrà esporre il Cin e indicarlo anche negli annunci utilizzati per promuoverlo.
➡️ Stesso discorso vale per i titolari delle strutture alberghiere o extra alberghiere.
🔴 Bisogna presentare domanda al Ministero del Turismo.
✅ Per ottenere il Cin bisogna presentare domanda al Ministero del Turismo, a cui sarà affidata la banca dati nazionale.
➡️ Nelle Regioni dove è già prevista una misura simile sarà necessario procedere alla nuova codificazione.
✅ Il Disegno di legge 145/2023, contenente l’emendamento “Cin”, dovrà essere convertito in legge entro il 17 dicembre.
➡️ Dopo l’approvazione del Parlamento, il Ministero del Turismo darà le indicazioni per richiedere il Cin.
🔴 Sanzioni per chi non possiede il Cin o non lo espone.
✅ L’assenza del Cin sarà punito con una sanzione da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
➡️ Sanzione anche per la mancata esposizione del Cin da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
✅ Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza (rilevatori di gas, estintori…) la sanzione va da 600 a 6.000 euro.
➡️ Per coloro che effettuano locazioni turistiche senza aver presentato la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la sanzione è da 2.000 a 10.000 euro, sempre in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
✅ A monitorare il rispetto delle regole saranno l’Agenzia delle entrate con la Guardia di finanza.

(by Sergio Criveller – 12/12/23)