Ocio ragazzo

Il Consiglio dei Ministri, di ieri giovedì 7 settembre 2023, ha approvato un Decreto legge che introduce misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.

🔷️ Sono disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione.
Un Decreto legge, detto Decreto Caivano, perché pensato anche alla luce dei fatti di Caivano, dove sono avvenuti dei presunti stupri di gruppo ai danni di 2 minorenni. Ecco una sintesi del provvedimento…

🔴 Daspo urbano, cioè divieto di accesso a particolari aree della città.
✅ Si estende l’applicabilità del cosiddetto daspo urbano ai maggiori di 14 anni.
➡️ Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale dei minorenni.
✅ Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.
➡️ Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe.
✅ Si ampliano i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie.
➡️ Per esempio l’obbligo di presentarsi all’Ufficio di polizia almeno 2 volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal Comune.
✅ Il divieto di accesso ai locali pubblici può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma, quello di violenza o minaccia a un Pubblico ufficiale.
➡️ La durata massima della misura è aumentata: si passa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni. 
✅ Inoltre, si inaspriscono le pene per chi infrange tali divieti, che passano da un massimo di 2 anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di 3 anni e di 24.000 euro.
🔴 Foglio di via obbligatorio.
✅ Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei Comuni dai quali si è stati allontanati.
➡️ Si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.
🔴 Contrasto ai reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti.
✅ Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di porto d’armi e si inaspriscono, fino a raddoppiarle, le sanzioni relative a tale reato.
➡️ Si passa in alcuni casi da un massimo di 2 a un massimo di 4 anni di reclusione.
✅ Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di 4 a un massimo di 5 anni.
🔴 Prevenzione della violenza giovanile.
✅ Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle “baby-gang”, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'”avviso orale”.
✅ Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
➡️ Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.
🔴 Divieto di utilizzo del telefonino.
✅ Si prevede che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari.
➡️ Quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.
🔴 Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni.
✅ Nell’ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore ai 5 anni.
➡️ Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore, al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
🔴 Contrasto dei reati commessi dai minori.
✅ Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni:
➡️ si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli Uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario, non oltre 12 ore.
➡️ Per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4.
➡️ Si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi.
➡️ Si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi, come per esempio il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi, violenza o minaccia a un Pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti…
🔴 Custodia cautelare.
✅ Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.
🔴 Nuova disposizione concernente il percorso rieducativo del minore.
✅ Nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a 5 anni o la pena pecuniaria, il Pubblico ministero notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento.
➡️ Questa è subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo.
✅ Tale programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza.
➡️ In caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato.
➡️ In caso di esito negativo riguardo all’attività svolta dal minore durante il programma, si rimette gli atti al Pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento.
🔴 Sicurezza degli istituti penali per minorenni.
✅ Si introduce la possibilità che il Direttore dell’Istituto penitenziario chieda al Magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall’Istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne.
➡️ Quando con i suoi comportamenti compromette la sicurezza o turba l’ordine negli istituti.
➡️ Usi violenza o minaccia e impedisce le attività degli altri detenuti.
➡️ Si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

🔷️ Dico per un amico…
🔴 La criminalità minorile è un problema, lo sappiamo tutti ed è sotto gli occhi di tutti.
✅ Ma abbassare l’età imputabile sposta solo la responsabilità di noi adulti sui ragazzi.
➡️ E questo serve a poco…

(by Sergio Criveller – 08/09/23)