Prorogato lo Split payment

A fine luglio 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Legge n. 2023/1552, con la quale l’Europa autorizza l’Italia a prorogare, in ambito Iva, l’applicazione dello Split payment, cioè la scissione dei pagamenti, fino al 30 giugno 2026.

🔷️ Lo Split payment è una misura straordinaria, autorizzata con decisione del Consiglio d’Europa in deroga dalla Direttiva Iva 2006/112/CE.
E’ una forma di pagamento dell’Iva che prevede che, nei rapporti tra imprese private e Pubblica amministrazione, sia quest’ultima a versarla.
Lo Split payment è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, rivisto e corretto il 22 luglio 2020.
Prima proroga al 30 giugno 2023 e ora al 30 giugno 2026.
Che differenza c’è tra lo Split payment, detto anche meccanismo anti evasione dell’Iva, e il Reverse charge?

🔴 L’Italia tenuto conto dell’efficacia della misura e dell’obbligo della fatturazione elettronica, ha chiesto al Consiglio europeo la possibilità di prorogarla.
✅ Tuttavia visto la nuova scadenza definitiva del 30 giugno 2026 l’Italia ha previsto di escludere dall’ambito di applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa.
➡️ In questo modo c’è il tempo sufficiente per introdurre gli opportuni aggiustamenti operativi.
🔴 Ma cos’è lo Split payment?
✅ Significa scissione dei pagamenti cioè è quel meccanismo di versamento dell’Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, con il quale si consente allo Stato di incassare direttamente l’imposta.
➡️ Uno degli effetti dello Split payment è che i fornitori di beni o servizi, essendo soggetti passivi, non possono compensare l’Iva versata a monte con quella percepita sulle loro cessioni o prestazioni.
✅ Sono esonerati dallo Split payment i lavoratori autonomi del regime dei minimi cioè quelli che non devono applicare l’Iva sulle fatture e i professionisti che applicano la ritenuta d’acconto.
🔴 Facciamo un esempio di Split payment…
✅ Un’impresa di giardinaggio emette, nei confronti di un Comune, una fattura per lavori di taglio erba di 1.000 euro più Iva 22% pari a 1.220 euro, operazione quindi soggetta a Split payment.
➡️ Il Comune paga all’impresa solo 1.000 euro e versa allo Stato l’importo dell’Iva di 220 euro.
🔴 Che differenza c’è tra il Split payment e il Reverse charge?
✅ La differenza principale è legata al cliente:
➡️ puoi usare lo Split payment solo se vendi prodotti o servizi alla pubblica amministrazione (Comuni, Regione, Enti pubblici, Ulss, scuole…), mentre il Reverse charge non ha questa limitazione.
✅ Un’altra differenza è nella fatturazione:
➡️ Con il Split payment il fornitore riceve il pagamento senza l’Iva ma la include nella fattura, specificando che è stata versata con il metodo Split payment.
➡️ Nel Reverse charge il fornitore emette fattura senza aggiungere l’Iva e il cliente fa un’autofattura che include l’Iva che deve versare allo Stato.

(by Sergio Criveller – 02/08/23)