Decreto Salva casa

Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 ha approvato un Decreto legge recante misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
Il Decreto interviene nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità.
Ad esempio, sarà possibile sanare modifiche interne quali spostamento di tramezzi, chiusura di verande, ampliamento di balconi e finestre.
Si potrà inoltre risolvere i problemi autorizzativi che ostacolano la commerciabilità e talvolta preclude l’accesso ai mutui.

🔷️ Nel Comunicato del Governo, a fine Consiglio dei Ministri, si legge che il Decreto Salva casa reca misure al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo, inoltre si vuole rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili.

🔴 Quali sono le sanatorie possibili dal Decreto Salva casa?
✅ Si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.
➡️ Ora sono per esempio la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti.
➡️ Con il Decreto Salva casa rientrano anche le vetrate panoramiche amovibili con cui vengono chiusi i porticati all’interno dell’edificio e tende, pergole o gazebo semi-stabili con cui spesso si chiudono le verande, purché non siano chiuse in maniera definitiva ma dotate di vetrate mobili o richiudibili.
✅ Si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare.
✅ Si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee.
➡️ Il principio della indifferenza funzionale riguarda le funzioni urbane che sono liberamente insediabili, senza alcuna esclusione e senza una distinzione e un rapporto percentuale predefinito, parliamo di residenziale, commerciale di vicinato, artigianale di servizio.
✅ Si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni.
✅ In materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.
➡️ Disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.
🔴 Il Decreto Salva casa amplia i limiti in percentuale entro i quali le difformità edilizie non vengono considerate degli abusi.
✅ Ora la tolleranza costruttiva sanabile è pari al 2% della superficie per tutti gli immobili.
➡️ Con il Decreto Salva casa il limite del 2% vale per le case con oltre 500 mq di superficie utile.
➡️ Al 3% per quelle tra 300 e 500 mq.
➡️ Al 4% per quelle tra 300 e 100 mq.
➡️ Al 5% per le case con meno di 100 mq.
🔴 Viene introdotto il principio del silenzio assenso.
✅ Ora l’autorizzazione si considera negata finché non viene rilasciata dagli uffici preposti.
➡️ Con il Decreto Salva casa le richieste di sanatoria di piccole difformità vengono considerate accolte se il Comune o le altre amministrazioni coinvolte non negano l’autorizzazione entro 30 o 45 giorni, a seconda del tipo di richiesta avanzata.
➡️ Per gli immobili sottoposti a vincoli paesaggistici le autorità avranno invece ulteriori 180 giorni per rispondere.

(by Sergio Criveller – 27/05/24)