L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Circolare n. 10 del 10 maggio scorso con chiarimenti sulla tassazione con cedolare secca e locazioni brevi.
L’aliquota del 26%, dal 1° gennaio 2024, si applica solo a partire dalla seconda casa data in locazione.
Nulla cambia, invece, per la prima o unica abitazione affittata che sconta l’aliquota al 21%.
🔷️ La Circolare tratta la disciplina fiscale delle locazioni brevi, la modifica dell’aliquota dell’imposta, la ritenuta operata dai soggetti intermediari.
🔴 Che cos’è la cedolare secca?
✅ E’ un regime facoltativo, che mediante l’applicazione di un’aliquota fissa sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, nonché le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.
➡️ Chi sceglie la cedolare secca rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat.
➡️ Anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi può optare per la cedolare secca.
🔴 Chi può applicare la cedolare secca?
✅ La tassazione con la cedolare secca può essere scelta da tutti i titolari, persone fisiche, di redditi da locazione di unità immobiliari ad uso abitativo.
✅ Non possono applicare la cedolare secca:
➡️ i soggetti che hanno in locazione di immobili ad uso abitativo nell’esercizio dell’attività di impresa;
➡️ gli imprenditori anche nel caso in cui concedano in locazione un immobile abitativo ai propri dipendenti.
🔴 La cedolare secca con aliquota al 26%, ricorda la Circolare n. 10 dell’Agenzia delle entrate, si applica solo a partire dal secondo immobile dato in locazione.
✅ Nulla cambia invece per la prima o unica abitazione affittata che sconta l’aliquota al 21%.
➡️ Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%.
➡️ La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse.
➡️ La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.
🔴 Semplificazione per gli intermediari.
✅ Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, cioè coloro che mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, all’atto del pagamento al locatore, dovranno sempre operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% a titolo d’acconto.
➡️ Indipendentemente dal regime fiscale che il beneficiario ha scelto.
(by Sergio Criveller – 14/05/24)