Il 26 gennaio 2024 (più di un anno fa) scrivevamo in questo Notes che “Far del bene fa bene se fatto bene” e si comunicava che il Consiglio dei Ministri, del 25 gennaio 2024, aveva approvato un Disegno di legge, detto Decreto beneficenza, detto anche Decreto Ferragni.
Il Decreto usciva a seguito della nota “vicenda Ferragni/pandoro”, e introduceva disposizioni in materia di tutela dei consumatori e maggiore trasparenza nella pubblicità e nelle pratiche commerciali in relazione alla promozione, alla vendita di prodotti i cui proventi venivano destinati ad enti e associazioni benefiche.
Se ne parlò così tanto, pagine e pagine, trasmissioni e trasmissioni, che forse tutti pensavano (anche noi del Notes) che il Decreto fosse cosa fatta, invece…
🔷️ Ecco la cronistoria.
Il Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024, ha approvato un Disegno di legge (C. 1704).
Presentato alla Camera dei Deputati il 9 febbraio 2024.
Assegnazione alla X Commissione Attività produttive il 12 marzo 2024.
L’esame in Commissione è stato annunciato per il 5 marzo 2025 (un anno dopo).
Ma è apparso solo in questi giorni nell’ordine del giorno della X Commissione.
https://www.camera.it/
https://documenti.camera.it/
🔴 Cosa dice il Disegno di legge?
✅ E’ stato introdotto l’obbligo di riportare sulle confezioni dei prodotti, anche tramite adesivi, alcune informazioni chiare e specifiche.
➡️ Va scritto l’importo complessivo o in percentuale destinato alla beneficenza in modo che il consumatore sappia con chiarezza e certezza quale parte del ricavato vada a iniziative di solidarietà.
➡️ Produttori e professionisti, cioè gli influencer, sono inoltre tenuti a comunicare all’Antitrust l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.
🔴 Il Disegno di legge indica anche gli enti a cui possono essere destinati i proventi.
✅ Si fa riferimento al Dpr 917/1980 in particolare gli articoli 10 e 100, all’articolo 14 della legge 80/2005 e ovviamente al Codice del Terzo settore, agli articoli 7 e 82 del decreto legislativo 117/2017.
➡️ La norma vale anche per i soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all’estero che svolgono attività con finalità analoghe a quelle indicate nelle disposizioni previste dalla proposta di legge.
🔴 Ovviamente queste norme non si applicano alla promozione e alla vendita di prodotti da parte degli enti non commerciali e quindi anche delle parrocchie…
✅ Non rientrano nel campo di applicazione del nuovo Disegno di legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del Codice del terzo settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento.
➡️ Non rientrano nel campo di applicazione del nuovo Disegno di legge anche le attività degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.
🔴 Multe in caso di violazione degli obblighi che vanno da 5 mila a 50 mila euro.
✅ Inoltre l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) può disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, sui quotidiani, televisioni, social media….
➡️ Il 50% della sanzione sarà destinato a finalità solidaristiche.
🔷️ Dico per un amico…
🔴 Questo provvedimento è nato dopo il caso del pandoro dell’influencer Ferragni.
✅ Ma eravamo fine 2023… ora sembra che vada finalmente in Commissione alla Camera, poi andrà in aula e poi al Senato, la strada è ancora lunga.
➡️ Ecco un esempio di cosa vuol dire fare le cose veloci veloci…
(by Sergio Criveller – 16/04/25)
