L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 58 di ieri 3 marzo 2025, chiarisce che il premio corrisposto per il ritrovamento di beni culturali non è un indennizzo, ma una forma di remunerazione, di riconoscimento economico per l’attività collaborativa.
Quindi per l’Agenzia delle entrate la somma che lo Stato dà è soggetta all’imposta del 25%.
🔷️ Il ritrovamento di un bene archeologico da diritto alla corresponsione di un premio non superiore a un quarto del valore delle cose ritrovate.
🔴 A seguito di una scoperta di beni archeologici, mobili o immobili, che sono tutti di proprietà dello Stato, è previsto un premio in base Decreto legislativo del 22.01.04, n. 42, “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”, artt. 90-93.
✅ La sua erogazione è subordinata all’osservanza di una serie di obblighi da parte del proprietario del terreno e/o di chi ha fatto il ritrovamento.
➡️ Aver presentato denuncia entro 24 ore al Soprintendente o al Sindaco.
➡️ Aver provveduto alla conservazione temporanea dei reperti garantendo la sicurezza e la conservazione fino alla visita dell’autorità competente.
➡️ Per il ritrovatore, se diverso dal proprietario del luogo, la somma del premio è divisa al 50% con il proprietario.
🔴 Per l’Agenzia delle entrate, che risponde a un quesito posto dal Ministero della cultura, il premio non è un indennizzo, ma un riconoscimento economico che vuole incentivare la collaborazione del proprietario del bene affinché lo affidi alla cura dell’autorità competente.
✅ Il quesito posto dal Ministero nasce perché molte sono le incertezze in merito al corretto trattamento fiscale da applicare ai premi previsti dagli articoli 92 e 93 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, in caso di ritrovamento di beni.
➡️ Secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 920/2024, le somme erogate per il rinvenimento di beni culturali non rientrano tra quelle previste dall’articolo 30 del Dpr n. 600/1973 (Ritenuta sui premi e sulle vincite) e, quindi, sono escluse dall’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
✅ Ma secondo la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 58 del 3 marzo 2025 ai fini fiscali la remunerazione in esame rientra invece nell’ambito dei redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota del 25%.
➡️ Redditi diversi previsti dall’articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir.
🔷️ Dico per un amico…
🔴 Quanta confusione però tra indennizzo e riconoscimento.
✅ Il Consiglio di Stato nel 2024 diceva che le somme erogate per il ritrovamento di beni culturali non sono tassate, l’Agenzia delle entrate invece dice ora che si applica la ritenuta del 25% perché non è un indennizzo ma un riconoscimento economico.
➡️ Al di là dei tecnicismi la sostanza ora è che se ritrovi per esempio una statuetta antica e la consegni, sulla somma che riceverai devi pagare le tasse… mah.
(by Sergio Criveller – 4/03/25)
